Il Regolamento UE 261/2004 riguarda le richieste di risarcimento per i passeggeri che hanno subito interruzioni del volo, tra cui ritardi, cancellazioni e negato imbarco. Tali richieste si applicano alle situazioni in cui la compagnia aerea è responsabile dell’interruzione (non eventi di “forza maggiore” in cui la compagnia aerea non è in colpa) con importi di risarcimento determinati in base alla distanza del volo e alla durata del ritardo. Il regolamento mira a proteggere i diritti dei passeggeri e a garantire un trattamento equo in caso di inconvenienti di viaggio causati dalla compagnia aerea.
Chi è coperto dal Regolamento UE 261/2004?
Le norme si applicano a qualsiasi volo che sia:
Viaggio verso uno stato membro UE/SEE con una compagnia aerea con sede in quel paese. (vedere la tabella per chiarimenti)
Itinerario | Compagnia aerea UE | Compagnia aerea extra UE |
---|---|---|
Da dentro l’UE a dentro l’UE | Coperto | Coperto |
Da dentro l’UE a fuori l’UE | Coperto | Coperto |
Da fuori l’UE a dentro l’UE | Coperto | Non coperto |
Da fuori l’UE verso l’esterno dell’UE | Non coperto | Non coperto |
Tutti i paesi dell’Unione Europea/Spazio economico europeo, tra cui Islanda, Norvegia e Svizzera, nonché le regioni esterne dell’UE come i territori francesi, portoghesi e spagnoli d’oltremare, sono tutti coperti dal regolamento UE 261/2004.
Percentuali di risarcimento
I passeggeri hanno diritto al risarcimento se l’arrivo alla destinazione finale è in ritardo di 3 ore o più, con l’importo del risarcimento che dipende dalla lunghezza del viaggio totale.
Requisiti
Prenotazione valida: i passeggeri devono avere una prenotazione valida per il volo interessato.
Orario di arrivo: il risarcimento si basa sull’orario di arrivo effettivo alla destinazione finale.
Orario di check-in: i passeggeri devono inoltre effettuare il check-in in aeroporto in tempo per il loro volo.
Di quali tipi di ritardi sono responsabili le compagnie aeree?